AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2018/2019

 

Nuove tariffe e scadenza del 16 maggio 2019  

 

La Legge di Bilancio 2019, in particolare nei commi 1121-1128 dell’art. 1, ha previsto una revisione delle somme che le aziende devono pagare per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Dopo la firma dei decreti interministeriali e l’approvazione della Corte dei Conti, sono ufficialmente in vigore dal 1° gennaio 2019 le nuove tariffe ridotte per una media del 32%.

 

La rielaborazione delle tariffe ha riguardato l’aggiornamento del nomenclatore agli attuali fattori di rischio e l’introduzione di nuove voci, il ricalcolo dei tassi medi e il meccanismo di oscillazione del tasso per andamento infortunistico.

 

Calendario delle nuove scadenze

Alla luce delle novità introdotte, le scadenze previste a febbraio per le autoliquidazioni dei premi sono state differite al 16 maggio 2019, dove le imprese devono:

·     presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica, comprensiva dell’eventuale comunicazione del pagamento in 4 rate del premio di autoliquidazione, nonché della domanda di riduzione del premio artigiani in presenza dei requisiti previsti, utilizzando i servizi telematici “Invio dichiarazione salari”, “Alpi online” o, per il settore marittimo, il servizio “Invio retribuzioni e calcolo del premio”;

·     pagare il premio di autoliquidazione indicando nel modello F24 il numero di riferimento 902019 (per le Pan il servizio on line Invio retribuzioni e calcolo del premio indica il numero di riferimento da riportare nel modello F24);

·     inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte tramite il servizio on line “Riduzione presunto”.

Il termine del 16 maggio 2019 si applica anche ai datori di lavoro che hanno cessato l’attività a gennaio e febbraio 2019. I contributi associativi devono essere versati in unica soluzione entro il 16 maggio 2019.

È differito al 16 maggio 2019 anche il termine per la presentazione del modulo “Autocertificazione per sconto settore edile”, da trasmettere via Pec alla sede competente per fruire della riduzione dell’11,50% alla regolazione 2018. Dal 1° gennaio 2019 tale riduzione non è più applicabile ai premi assicurativi.

 

Aggiornamento basi di calcolo

Il modello delle “Basi di calcolo” è stato aggiornato, eliminando nella sezione Rata 2019 i dati non più necessari per il calcolo del premio. Di seguito si illustrano gli elementi per il calcolo del premio che sono variati rispetto all’autoliquidazione dell’anno scorso:

·     dal 1° gennaio 2019 alle lavorazioni classificate con il tasso medio ponderato, previsto dalle tariffe dei premi in vigore dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1999, è attribuito uno specifico tasso medio per ciascuna lavorazione, eventualmente ridotto o aumentato in base all’andamento infortunistico e agli interventi migliorativi effettuati dall’azienda per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. È prevista la cessazione con operazione centralizzata delle polizze “ponderate” al 31 dicembre 2018 e l’istituzione dal 1° gennaio 2019 di apposite nuove Pat con relativa polizza dipendenti, con attribuzione a ogni singola lavorazione del corrispondente tasso medio, eventualmente oscillato in base all’andamento infortunistico della polizza “ponderata” cessata. La Pat preesistente sui cui è presente la polizza “ponderata” non viene cessata nel caso in cui sia presente un’altra polizza (ad esempio una polizza autonomi artigiani, una polizza RX, etc.). L’istituzione della nuova Pat e l’apertura della polizza dipendenti in sostituzione della polizza “ponderata” è comunicata con provvedimento ai datori di lavoro interessati entro il 9 aprile 2019. Il numero della Pat cessata e quello della Pat istituita dal 1° gennaio 2019 sono esposti nelle basi di calcolo dell’autoliquidazione insieme al tasso applicabile 2019, già comunicato con il modello 20SM, e agli altri elementi utili per il calcolo;

·     il premio supplementare silicosi e asbestosi è dovuto per il solo premio di regolazione 2018 e non è dovuto per la rata 2019. Nelle basi di calcolo l’indicatore “presenza rischio silicosi/asbestosi” è quindi presente solo nella sezione Regolazione anno 2018;

·     per il triennio 2018-2020 non si applica l’addizionale a carico delle imprese sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto. Pertanto, l’addizionale non è dovuta né sul premio di regolazione 2018 né sul premio di rata 2019 e nelle basi di calcolo l’indicatore “addizionale amianto L. 244/07” è sempre valorizzato con NO.

 

Rateazione del premio

Il premio annuale, anziché in unica soluzione, può essere pagato in 4 rate trimestrali, dandone comunicazione direttamente nella dichiarazione delle retribuzioni. Per effetto del rinvio al 16 maggio 2019 della scadenza del pagamento, le prime 2 rate (50% del premio annuale) devono essere versate entro il 16 maggio 2019 senza maggiorazione degli interessi; le rate successive devono essere versate entro il giorno 20 agosto e 18 novembre 2019, maggiorate degli interessi calcolati applicando il tasso all’1,07%. Il pagamento in 4 rate non è ammesso per il conguaglio in caso di cessazione del codice ditta. I coefficienti da utilizzare per il calcolo degli interessi da applicare alla terza e quarta rata sono:

 

Rata

Data scadenza

Data pagamento

Coefficiente interesse

1

16 maggio 2019

16 maggio 2019

0

2

16 maggio 2019

16 maggio 2019

0

3

16 agosto 2019

20 agosto 2019

0,00269699

4

16 novembre 2019

18 novembre 2019

0,00539397

 

Riduzione del premio assicurativo

Alcune riduzioni si applicano soltanto al premio di regolazione 2018, altre sia alla regolazione che al premio di rata 2019:

·     riduzione L. 147/2013 (Pat e Pan): si applica nella misura del 15,81% soltanto al premio di regolazione, in quanto il premio di rata è determinato in base alle tariffe 2019, con conseguente esclusione della riduzione in discorso;

·     riduzione per il settore edile (Pat): si applica nella misura dell’11,50% al premio di regolazione. Il richiedente deve essere in possesso del requisito della regolarità contributiva;

·     riduzione del premio per il settore della piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari (Pat), si applica nella misura del 45,07% sia al premio di regolazione sia al premio di rata;

·     sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera (Pan), si applicano rispettivamente nella misura del 100% (oltre gli stretti), del 70% (mediterranea) e del 45,07% (costiera) sia al premio di regolazione, sia al premio di rata;

·     sgravio per il Registro internazionale (Pan): si applica nella misura del 100% (esonero dal versamento) sia al premio di regolazione, sia al premio di rata;

·     incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo (Pat): si applica nella misura del 50% sia al premio di regolazione, sia al premio di rata. Il richiedente deve essere in possesso del requisito della regolarità contributiva;

·     riduzione per le imprese artigiane (Pat): si applica nella misura del 7,09% al premio di regolazione;

·     riduzione per Campione d’Italia (Pat): si applica nella misura del 50% sia al premio di regolazione, sia al premio di rata;

·     riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate (Pat): si applica rispettivamente nella misura del 75% (montane) e del 68% (svantaggiate) sia al premio di regolazione, sia al premio di rata;

·     riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci (Pat): si applica rispettivamente nella misura del 75% (montane) e del 68% (svantaggiate) sia al premio di regolazione, sia al premio di rata;

·     incentivi per assunzioni L. 92/2012, articolo 4, commi 8-11 (Pat): si applica nella misura del 50% sia al premio di regolazione, sia al premio di rata. Il richiedente deve essere in possesso del requisito della regolarità contributiva.

Le riduzioni relative al Registro internazionale e alle assunzioni di cui alla L. 92/2012 costituiscono aiuti di Stato ed è, quindi, richiesto che il beneficiario non rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero. Le verifiche sono effettuate attraverso l’accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato. In caso di indebita fruizione l’importo sarà recuperato con applicazione delle sanzioni.

 

 

03/05/2019

 

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